La valutazione del rischio biologico

Svizzera italiana
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Breve descrizione di come realizzare una valutazione del rischio biologico in conformità alla normativa italiana. 

La formazione può essere erogata in tre modalità:

1) mini-corso gratuito in modalità e-learning della durata di circa 3 ore incluso test finale

2) corso in modalità blended-learning (a distanza con interazione diretta con il docente) della durata di circa 3 ore incluso test finale

3) in-house (in presenza, presso il cliente) della durata di circa 7 ore incluso test finale

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La valutazione del rischio biologico in un’azienda italiana deve essere condotta secondo il D.Lgs. 81/08, Titolo X, che disciplina la protezione dei lavoratori esposti ad agenti biologici. Il rischio biologico riguarda l’esposizione a virus, batteri, funghi, parassiti e tossine in settori come sanità, laboratori, industria alimentare, agricoltura e rifiuti.

L’identificazione del rischio biologico prevede l’analisi delle seguenti fonti di esposizione in funzione dei settori lavorativi a rischio quali Sanità e laboratori (ospedali, cliniche, centri di ricerca), industria alimentare (lavorazione carni, latticini, fermentazione), Gestione rifiuti e acque reflue (depuratori, raccolta rifiuti urbani), Agricoltura e allevamento (contatto con animali, agenti zoonotici), Settore scolastico e assistenziale (asili, case di riposo, strutture per disabili).

Secondo l’Allegato XLVI del D.Lgs. 81/08, gli agenti biologici si classificano in quattro gruppi di rischio:

Gruppo 1: bassa probabilità di malattia (es. batteri della flora cutanea).

Gruppo 2: possono causare malattia, ma il rischio di diffusione è limitato (es. Salmonella, E. coli).

Gruppo 3: possono causare malattia grave con rischio di diffusione (es. HIV, tubercolosi).

Gruppo 4: elevato rischio di malattia e diffusione, senza trattamento efficace (es. virus Ebola).

La valutazione del rischio deve tenere conto della probabilità di esposizione (contatto diretto, inalazione, ingestione, penetrazione cutanea), della concentrazione e tempo di esposizione e della tipologia di agenti biologici e gravità della patologia

L'identificazione delle misure deve seguire la logica della gerarchia del controllo del rischio e quindi prevedere della misure tecniche (es. Isolamento e ventilazione: camere a pressione negativa, cappe a flusso laminare nei laboratori, Sanificazione periodica di ambienti e attrezzature, Contenimento e smaltimento sicuro di rifiuti infetti); delle misure organizzative quali procedure operative sicure per la manipolazione di agenti biologici, piani di emergenza per esposizioni accidentali e registrazione degli agenti biologici usati e dei lavoratori esposti. Devono anche essere previsti Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) quali guanti monouso, maschere FFP2/FFP3, visiere, tute impermeabili per esposizioni dirette, occhiali protettivi e calzari per ambienti con rischio di schizzi di fluidi biologici.

Per lavoratori esposti a rischio biologico, è obbligatoria la sorveglianza sanitaria da parte del medico competente. Le misure includono le vaccinazioni obbligatorie o raccomandate (es. epatite B, tetano, COVID-19), il monitoraggio periodico dello stato di salute, test diagnostici e screening preventivi in base al rischio.

La formazione dei lavoratori deve riguardare l'uso corretto dei DPI e misure di sicurezza, le procedure di emergenza in caso di contaminazione e le norme igieniche per la prevenzione delle infezioni.

La valutazione del rischio biologico deve essere documentata nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), includendo:

Identificazione degli agenti biologici e classificazione del rischio.

Misure di protezione adottate.

Elenco dei lavoratori esposti.

Piani di emergenza e formazione

TRHS21118

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